Statuto

Tennis Club Sant'Agostino a.s.d.

S T A T U T O

approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta del 13 Giugno 1997

integrato con le modifiche apportate nelle sedute

del 27 Marzo 1998, 19 Giugno 1998, 18 Maggio 2001,

19 Novembre 2004, 29 Aprile 2011 e 27 Ottobre 2016



INDICE

Capo I - COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art.1 Costituzione

Art.2 Sede

Art.3 Scopi

Art.4 Durata

Art.5 Affiliazione F.I.T.

Art.6 Riconoscimento Associazione Sportiva

Capo II - ORGANI SOCIALI

Art.7 Organi Sociali

Art.8 Assemblea

Art.9 Partecipazione all'Assemblea

Art.10 Costituzione dell'Assemblea

Art.11 Attribuzioni dell'Assemblea

Art.12 Approvazione delle delibere assembleari

Art.13 Eleggibilità - Incompatibilità

Art.14 Consiglio di Amministrazione

Art.15 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Art.16 Presidente

Art.17 Vicepresidente

Art.18 Segretario

Capo III - SOCI

Art.19 Soci - Atleti Aggregati

Art.20 Ammissione alla Associazione

Art.21 Tesseramento F.I.T.

Art.22 Cessazione di appartenenza alla Associazione

Capo IV - BILANCIO

Art.23 Fondo comune - Entrate

Art.24 Contributi dei Soci

Art.25 Esercizio finanziario, Approvazione del bilancio

Art.26 Reinvestimento degli avanzi di gestione

Capo V - DISCIPLINA E VERTENZE

Art.27 Provvedimenti disciplinari

Art.28 Provvedimenti disciplinari della Associazione

Art.29 Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Art.30 Giurì d'onore

Art.31 Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

Capo VI - SCIOGLIMENTO

Art.32 Scioglimento

Art.33 Obblighi di carattere economico

Art.34 Richiamo normativo


Capo I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una Associazione Sportiva sotto la denominazione di “TENNIS CLUB SANT'AGOSTINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con la possibilità di utilizzare l’acronimo “TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO ASD”, che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

Art. 2 - Sede

1. La Associazione ha sede a Sant'Agostino (Fe) in Viale Europa n° 12.

2. L'eventuale modifica di sede sociale potrà essere effettuata mediante assemblea ordinaria dei soci senza che ciò comporti variazione statutaria.

Art. 3 - Scopi

1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza.

2. La Associazione ha come finalità precipua la diffusione della pratica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano secondo le norme della F.I.T. della quale accetta lo Statuto e i regolamenti.

3. Per tale scopo l’Associazione promuove ed organizza attività sportive, didattiche, sociali, culturali e ricreative.

4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, e dall’obbligatorietà di redazione del bilancio.

5. L’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Art. 4 - Durata

1. La durata è illimitata.

Art. 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati e atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa C.O.N.I..

2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri Affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..

3. I componenti il Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e agli altri Affiliati.

Art. 6 - Riconoscimento Associazione Sportiva

1. La Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o richiesta dalla F.I.T..

Capo II

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione ( C.d.A.)

e) il Segretario.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente con avviso scritto inviato agli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data della riunione, nonchè mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.

2. L'avviso deve contenere: sede, data e ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente, del C.d.A. o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

2. . L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approvare la relazione del C.d.A. sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) eleggere i componenti del C.d.A.;

c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;

d) approvare i programmi delle attività da svolgere;

e) decidere su tutte le questioni che il C.d.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle

proposte dai associati.

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

a) deliberare le modifiche statuarie;

b) deliberare lo scioglimento della Associazione.

3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Presidente in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno di convocazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi ( esclusi gli astenuti ).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti ).

3. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e gli allegati sono conservati a cura del Presidente, previa affissione nelle bacheche o nei locali adiacenti i campi di gioco, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea..

Art.13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i associati.

2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno durata di DUE anni.

3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da SETTE consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, nomina il Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria:

a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; ovvero

b) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al C.d.A. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Associazione.

Tra l'altro, il C.d.A.:

a) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei associati, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

g) amministra il patrimonio sociale, gestisce la Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al C.d.A. nella prima riunione successiva.

Art. 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 18 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.d.A.; redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Capo III

SOCI

Art. 19 - Associati - Atleti Aggregati

1. La Associazione è composta dai associati, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti.

2. Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, senza la qualità di socio, svolgono attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Art. 20 - Ammissione alla Associazione

1. L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi;

c) accettazione senza riserve del presente statuto;

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.d.A:.

2. I minorenni possono essere ammessi solo se la domanda è sottoscritta dalla persona esercente la patria potestà.

2 bis. Sono ammessi di diritto alla società i minorenni iscritti alla Scuola di Avviamento Tennis.

3. Il C.d.A. può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Art. 21 - Tesseramento F.I.T.

1. Tutti i associati e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Associazione.

Art. 22 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

1. La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto;

b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;

d) per radiazione pronunciata dal C.d.A., per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera.


Capo IV

BILANCIO

Art. 23 - Fondo comune - Entrate

Il fondo comune è costituito:

a) dai contributi degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dai contributi e dalle elargizioni di associati, di terzi, di Enti pubblici o privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art. 24 - Contributi dei associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicati.

2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi al pagamento dei contributi scaduti perdono ogni diritto associativo.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 12 mesi comporta la radiazione automatica dell'associato inadempiente.

4. La quota di iscrizione alla Associazione non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 25 - Esercizio finanziario, Approvazione del bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente scolta nell'esercizio successivo.

3. Entro il 31 dicembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 D.p.r. 29/9/73 n.600, e quelli preventivi devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Art. 26 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita della Associazione è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale, salvo diversa disposizione di legge.

Capo V

DISCIPLINA E VERTENZE

Art. 27 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. che la Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l'una dall'altra.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari della Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il C.d.A. nei confronti dei associati e degli aggregati atleti sono:

a) Ammonizione;

b) Sospensione a termine(fino al massimo di un anno;

c) Radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 29 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

a) Associazione;

b) Amministratori e dirigenti della Associazione;

c) Tesserati F.I.T. della Associazione.

2. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T..

Art. 30 - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegno, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.809 del C.P.C., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt.61 e 62 dello statuto e gli articoli 198 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Art. 31 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T..

Capo VI

SCIOGLIMENTO

Art. 32 - Scioglimento

1. L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Art. 33 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti il C.d.A., in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

2. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo inziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

3. L'eventuale patrimonio della Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

(soppresso il periodo: o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23/12/96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.)

Capo VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 34 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.